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S.A.L.P.A.S. Or.S.A. STATUTO Approvato dal IV Congresso Nazionale SALPAS 30-31 Marzo 2004 A
cura della Segreteria Nazionale Roma STATUTO DEL S.A.L.P.A.S. Allegato “A” all’atto
repertorio n. 18612/6916
TITOLO
1
COSTITUZIONE – SEDE – INTENTI Articolo 1 E’
costituito con sede in Roma, Via Magenta n. 13, il Sindacato Autonomo
Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. (S.A.L.P.A.S.) aderente
all'Or.S.A.. Esso non ha termine di durata ed è regolato dal presente Statuto. Articolo
2
Il
S.A.L.P.A.S. organizza e tutele in ogni Sede gli interessi normativi ed
economici dei lavoratori degli appalti e servizi del gruppo F.S. –
COOPERATIVE PORTABAGAGLI – COOPERATIVE in genere – PERSONALE VAGONI
LETTO – PERSONALE DI RISTORAZIONE (sia a bordo dei treni sia a terra)
– PERSONALE DIPENDENTE DEL GRUPPO EX INT S.p.A. – APPALTI E LAVORI
F.S. – PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE FERROVIARIE – ADDETTO ALLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI (negozi, rivendite, custodi parcheggi, ecc.
ecc.) che esistono nelle aree di pertinenza ferroviaria. Articolo
3
Nel
rispetto dello statuto Federativo, il S.A.L.P.A.S. rimane indipendente
per i problemi della Categoria. E’ inoltre indipendente da partiti politici ad essi affiliati. Le sedi centrali e periferiche non possono coabitare in sedi
d’organizzazioni politiche. Il mandato parlamentare o le cariche pubbliche elettive o di
partito a qualsiasi livello sono incompatibili con le cariche sindacali. Articolo
4
Il S.A.L.P.A.S. tratta i problemi della categoria e la rappresenta
ovunque è necessario; esso si batterà con ogni mezzo legale per il
rispetto della Costituzione Italiana, e particolarmente per l’articolo
36 della stessa. Il S.A.L.P.A.S. si propone: a)
Di
tutelare e sostenere gli interessi morali, giuridici ed economici della
categoria in esso rappresentata; b)
Di
organizzare la categoria nello studio dei problemi tecnici, giuridici ed
economici ad essa connessi e guidarla nelle lotte per la difesa degli
interessi e per l’affermazione della stessa; c) di promuovere e migliorare la preparazione Sindacale con ogni
mezzo disponibile, compresa l’istituzione dei corsi d’aggiornamento. Articolo
5
L’ammissione
a socio è subordinata all’accettazione di quanto stabilito dal
presente Statuto ed al pagamento della quota sociale prevista mediante
sottoscrizione della delega per la trattenuta a ruolo. (annuale). Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita attiva del Sindacato
e di essere assistito anche legalmente in tutte le questioni di
carattere sindacale collettive ed individuali. Le inadempienze agli incarichi liberamente assunti da ogni da ogni
socio comportano le seguenti sanzioni disciplinari che sono irrogate dal
Collegio dei Probiviri: 1)
Deplorazione. 2)
Deplorazione
con diffida. 3)
Sospensione. 4)
Destituzione
delle cariche ricoperte nel Sindacato. 5)
Espulsione
dal Sindacato. TITOLO
2
ORGANI Articolo 6 Gli organi del S.A.L.P.A.S. sono: CENTRALI E PERIFERICI CENTRALI -
Congresso
Nazionale. -
Consiglio
Generale. -
Comitato
Centrale Esecutivo. -
Segreteria
Nazionale. -
Collegio
Sindaci. -
Collegio
Probiviri. PERIFERICI -
Congresso
Compartimentale. -
Consiglio
Compartimentale. -
Segreteria
Compartimentale. -
Congresso
Provinciale o Regionale ove esiste. -
Consiglio
Provinciale o Regionale ove esiste. -
Segreteria
Provinciale o Regionale ove esiste. -
Collegio
Sindaci Compartimentali. TITOLO
3
CONGRESSO NAZIONALE Articolo 7 Il
Congresso Nazionale è l’organo supremo del Sindacato il quale tratta
le direttive circa l’azione da svolgere. Si riunisce ogni tre anni e comunque nei trenta giorni antecedenti
il Congresso Or.S.A., salvo convocazione straordinaria quando lo
richiederà il Comitato Centrale Esecutivo all’unanimità, un quarto
degli iscritti o un numero degli iscritti non inferiore ai due terzi,
tramite referendum la cui autenticità sarà a carico delle Segreterie
Compartimentali. La convocazione al Congresso Nazionale deve essere fatta ai
componenti del Comitato centrale Esecutivo con almeno sessanta giorni
d’anticipo sulla data prevista, mediante avviso unitamente
all’Ordine del Giorno, almeno venti giorni prima dalla data prevista
per il Congresso. Le Segreterie Compartimentali debbono inviare alla Segreteria
Nazionale i verbali dei rispettivi Congressi Compartimentali previa, la
perdita del diritto di partecipazione al Congresso Nazionale. Articolo
8
Al
Congresso Nazionale partecipano tutti i Delegati Provinciali, i Membri
del Comitato centrale Esecutivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio
dei Revisori, l’Amministratore Cassiere e i Membri del Consiglio
Generale Or.S.A. I Delegati Compartimentali eletti dai rispettivi Congressi
Compartimentali in ragione d’UNO ogni QUARANTA iscritti risultanti dai
tabulati Aziendali alla data dell’indizione della Convocazione al
Congresso. A quei Compartimenti che non raggiungono il quorum per aver
garantita la presenza, sì da diritto a partecipare al Congresso con un
proprio rappresentante, con diritto di voto: da UNO a VENTI iscritti
voto uguale a venti. Tale criterio è applicabile anche ad eventuali resti fino alla
totale copertura del quorum degli iscritti. Articolo
9
Il
Congresso Nazionale ha i seguenti ordini: DELIBERA l’indirizzo di massima verso il quale deve svilupparsi
la futura politica sindacale, esamina l’azione svolta dalla Segreteria
Nazionale uscente, esamina ed approva il programma amministrativo,
modifica ed approva lo Statuto, elegge il Segretario Nazionale, elegge
il Consiglio dei Sindaci, elegge il Collegio dei Probiviri. TITOLO
4
COMITATO CENTRALE ESECUTIVO Articolo 10 Il
Comitato Centrale Esecutivo è l’organo deliberante del Sindacato e
resta in carica tra un Congresso e l’altro si riunisce in sessione
ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni
qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga opportuno. La sua convocazione è fatta mediante avviso individuale unitamente
all’Ordine del Giorno. Articolo
11
Il
Comitato centrale esecutivo è composto da: a)
La
Segreteria Nazionale. b)
Segretari
Compartimentali di categoria o dai loro sostituti. c)
Segretari
Compartimentali Or.S.A. di estrazione S.A.L.P.A.S.. d)
Collegio
dei Probiviri. e)
Collegio
dei Sindaci Revisori. I Membri di cui ai punti c), d), e), hanno voto consuntivo. Le cariche di cui ai punti b)
e C) sono incompatibili. Articolo
12 I voti rappresentati
dai Segretari Compartimentali di cui al precedente articolo sono
riferiti agli iscritti dell’ultimo tabulato in possesso della
Segreteria Nazionale Articolo
13 Il Comitato Centrale Esecutivo ha i seguenti compiti: a) Definisce l’indirizzo dell’indirizzo dell’attività sindacale ed organizzativa, sulle basi delle delibere del Congresso Nazionale e sulla nuova tematica che si dovesse presentare fino al Congresso Nazionale successivo.
b) Delibera la data e l’ordine del giorno della convocazione del
Congresso Nazionale ordinario. c)
Delibera e revoca azioni di sciopero di carattere nazionale. d) Approva
sia il Regolamento Interno organizzativo che il programma amministrativo
presentato dalla Segreteria Nazionale nella prima convocazione utile a
tale scopo. e)
Elegge i Membri della Segreteria Nazionale su proposta del
Segretario Nazionale alla prima convocazione utile a tale scopo. Articolo
14
Il
numero legale richiesto per la validità delle riunioni è pari ai DUE
TERZI rappresentati dai componenti. Nelle convocazioni le delibere s’intendono approvate quando
abbiano ottenuto il voto favorevole del CINQUANTA PER CENTO PIU’ UNO
dei voti espressi non computandosi fra questi ultimi gli astenuti. Le deliberazioni adottate sono comunque impegnative per tutti gli
associati e sono operanti anche per coloro che nella fase di discussione
mostrano il loro dissenso o erano assenti. TITOLO
5
SEGRETERIA NAZIONALE Articolo 15 La
Segreteria Nazionale è l’organo collegiale esecutivo del Sindacato ed
è costituita da: -
Segretario
Nazionale. -
Segretario
Nazionale Aggiunto. -
Segretario
Nazionale Organizzativo (Vice). -
Segretari
Nazionali Vice (quattro) Geografico. -
Segretari
Nazionali Stampa e Propaganda (due). -
Segretario
Nazionale Amministrativo. Viene convocata dal Segretario Nazionale di norma almeno una volta
al mese ed ogni qualvolta lo reputi necessario, comunque nei seguenti
casi: per esaminare questioni di carattere disciplinare prima di
deliberare la trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri. Tutte
le cariche ad eccezione del Segretario Nazionale possono ricoprire anche
cariche Regionali o Compartimentali. Articolo
16 Il
Segretario Nazionale è l’autorità sindacale statutaria che in campo
Nazionale rappresenta il Sindacato in giudizio, di fronte agli associati
e di fronte ai terzi. E’
membro di diritto in tutti gli organismi statutari e federativi ed in
caso di impedimento è sostituito dal Segretario Nazionale Aggiunto, ha
i seguenti compiti: - Coordina
l’azione della Segreteria Nazionale e degli Organi del Sindacato
assicurandone con mandati particolari e generali il rispetto dei
disposti statutari rappresenta la categoria nelle trattative a
livello centrale, periferico ogni volta che se ne richiede la presenza. - Si
avvale della collaborazione Segretari Nazionali Vice o dell’eventuale
Commissione interessata nelle trattative a qualsiasi livello. - Cura
i rapporti con gli altri settori della Federazione. Articolo
17 Il Segretario Nazionale Aggiunto coadiuva il Segretario nazionale e
lo sostituisce nei periodi di assenza. Ha altresì il compito dell’organizzazione nazionale e periferica
unitamente ai Segretari Nazionali
Vice. Vigila sull’effettiva applicazione delle norme dello Statuto e
dei Regolamenti. Cura l’operatività dei quadri sindacali centrali e periferici. Articolo
18
Il Vice Segretario Nazionale ha i seguenti compiti: a)
Predisporre
tutte le misure atte a migliorare la organizzazione centrale e
periferica. b)
Garantisce
l’applicazione a tutti i livelli delle norme del presente Statuto. c)
Predispone
il Regolamento Interno Organizzativo. d)
Coadiuvare
il Segretario Nazionale nelle trattative specifiche del Settore. e)
Cura
il reperimento delle documentazioni inerenti il Settore. f)
Coordinare
lo studio delle piattaforme rivendicative. Articolo
19 I
Segretari Nazionali Stampa provvede alla Stampa, alla divulgazione ed
all’invio dell’informativa sindacale di categoria d’intesa con la
Segreteria Nazionale. Programmano
la pianificazione in materia di stampa e propaganda sindacale ed
acquisiscono gli elementi atti ad informare le strutture Compartimentali
o Regionali ed a trattare i rapporti con gli Organi di Comunicazione. Articolo
20 Il
Segretario Nazionale Amministrativo ha i seguenti compiti: - Cura
le operazioni relative al bilancio ed al patrimonio. - Cura
le operazioni di programmazione degli investimenti della Sede Nazionale
e segue quelle effettuate dalle Sedi periferiche. - Predispone
il Regolamento Interno Amministrativo. TITOLO 6 ORGANI
DI CONTROLLO Articolo 21 Il
Collegio dei Sindaci è l’organo di riscontro contabile amministrativo
della gestione finanziaria e patrimoniale del S.A.L.P.A.S. ed è
composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. La
loro funzione non permette né ai membri titolari né ai supplenti di
ricoprire altre cariche sindacali sia a livello centrale che a livello
periferico. Eleggono
nel proprio seno il Presidente del Collegio. Esso
ha quindi il compito di controllo delle regolarità
dell’amministrazione finanziaria e di tutte le spese sostenute fra due
Congressi Nazionali consecutivi. Il
Collegio dei Sindaci deve presentare al Congresso Nazionale la relazione
sul controllo della gestione amministrativa e finanziaria del
S.A.L.P.A.S. proponendo miglioramenti e segnalando eventuali deficienze. Detta
relazione va allegata agli atti del Congresso Nazionale e deve essere
inviata alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della data
prevista del Congresso. Il
Collegio dei Sindaci può controllare ogni qualvolta lo ritenga
opportuno le regolarità dell’amministrazione contabile del sindacato
o su richiesta della Segreteria Nazionale. La
titolarità delle convocazioni spetta al Presidente del Collegio.
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI Articolo
22 Il
Collegio dei Probiviri è l’organo disciplinare del Sindacato. Esso
ha il compito di giudicare disciplinare qualunque socio ed impartisce
eventuali sanzioni disciplinari previste dall’articolo 5 del presente
Statuto. La
loro funzione non permette né ai membri titolari né ai membri
supplenti di ricoprire altre cariche sindacali sia a livello centrale
che a livello periferico. Il
Collegio dei Probiviri è composto da TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE
SUPPLENTI eletti al Congresso. La
titolarità delle convocazioni spetta al Presidente del Collegio. TITOLO 7 ORGANI
PERIFERICI CONGRESSO
COMPARTIMENTALE O REGIONALE Articolo
23 Il
Congresso Compartimentale o Regionale è il massimo organo deliberante
del Compartimento o Regione, da celebrarsi in precedenza a quello
Nazional ed ha i seguenti compiti: a)
Elegge
il Segretario Compartimentale o Regionale; b)
Elegge
i delegati al Congresso Nazionale S.A.L.P.A.S., Congresso Generale e
Compartimentale; c)
Elegge
il Collegio dei Sindaci Revisori Compartimentali; d)
Delibera
l’indirizzo della futura tematica sindacale da presentare al Congresso
Nazionale di categoria. Articolo
24 Il
Congresso Compartimentale o Regionale è composto da: a)
Consiglio
Compartimentale o Regionale uscente; b)
Delegati
regolarmente eletti. CONSIGLIO
COMPARTIMENTALE O REGIONALE Articolo 25 Il
Consiglio Compartimentale o Regionale è l’organo sindacale
deliberante sui problemi sindacali compartimentali fra due Congressi
consecutivi in armonia con i deliberanti degli organi centrali. Esso
ha i seguenti compiti: a)
Elegge
nel suo seno la Segreteria Compartimentale o Regionale; b)
Delibera
la data e l’O.d.G. della convocazione del Congresso Compartimentale o
Regionale; c)
Studia
i problemi sindacali delle categorie a livello Compartimentale o
Regionale; d)
Coordina
l’attività degli organismi provinciali. Articolo
26 Il
Consiglio Compartimentale o Regionale è composto da: a)
Segreteria
Compartimentale o Regionale. b)
Membri
di Segreteria Nazionale del Compartimento o Regione. c)
Segretari
Provinciali o Regionali (ove esistono). d)
Consiglieri
Compartimentali o Regionali eletti o nominati dalla Segreteria
Compartimentale o Regionale in rappresentanza di uno di ogni Settore
tipo: Vagoni Letto, Agape, Appalti F.S., Mensa, INT, CPD, Coop e altri
derivanti dal Settore ferroviario. e)
Sindaci
Revisori Compartimentali o Regionali. Esso
è convocato dal Segretario Compartimentale o Regionale almeno una volta
all’anno ed ogni qualvolta la Segreteria Compartimentale o Regionale
lo ritenga opportuno o su richiesta del 50% + 1 dei suoi componenti. SEGRETERIA
COMPARTIMENTALE O REGIONALE Articolo
27 La
Segreteria Compartimentale o Regionale è composta da almeno 5 Membri. 1)
Segretario
Compartimentale o Regionale. 2)
Segretario
Compartimentale o Regionale Aggiunto. 3)
Segretario
Compartimentale o Regionale Vice con compiti organizzativi. 4)
Segretario
Compartimentale o Regionale Stampa e Propaganda. 5)
Segretario
Compartimentale o Regionale Amministrativo. Essa
ha il compito di: - tenere
i necessari collegamenti con la Segreteria Nazionale S.A.L.P.A.S.; - tenere
i necessari collegamenti con la Segreteria Compartimentale Or.S.A.; - organizzare
l’attività sindacale negli impianti del compartimento o regione nonché
coordinare l’attività del Consiglio Compartimentale o Regionale. Essa
è convocata dal Segretario Compartimentale o Regionale ogni qualvolta
lo reputi opportuno o dal 50% + 1 dei suoi componenti. CONGRESSO
PROVINCIALE/REGIONALE (ove esista) Articolo
28 Il
Congresso Provinciale/Regionale da celebrarsi in precedenza di quello
Compartimentale, traccia gli indirizzi politico sindacali della
provincia. Esso
si compone di: a)
Consiglio
Provinciale/Regionale uscente; b)
Delegati
regolarmente eletti nella Provincia/Regione. Elegge
nel suo seno la Segreteria Provinciale/Regionale ed i delegati al
Congresso Compartimentale S.A.L.P.A.S.. CONSIGLIO
PROVINCIALE/REGIONALE (ove esista) Articolo
29 Il
Consiglio Provinciale/Regionale è l’organo deliberante del Sindacato
in ambito Provinciale /Regionale. Esso
è composto da: a)
Segreteria
Provinciale/Regionale; b)
Eventuali
Consiglieri Compartimentali della Provincia/Regione; c)
Rappresentanti
della R.S.A./R.S.U.. SEGRETERIA PROVINCIALE/REGIONALE Articolo 30 La Segreteria Provinciale/Regionale è composta da almeno tre
membri: 1)
Segretario
Provinciale/Regionale (Amministrativo); 2)
Segretario
Provinciale/Regionale Vice con compiti organizzativi; 3)
Segretario
Stampa e Propaganda. Esso ha compiti di: a)
curare
i collegamenti con la Segreteria Provinciale/Regionale OR.S.A.; b)
organizzare
l’attività sindacale nella provincia/regione; c)
coordinare
l’attività delle R.S.A./R.S.U.. Articolo
31
Le
Rappresentanze Sindacali Aziendali/R.S.U. sono l’organismo di base del
Sindacato. E’ costituita nell’impianto ove esistono soci e le facoltà ad
essa riconosciute sono oggetto del protocollo stipulato con l’Azienda. Curano la propaganda, il proselitismo e la raccolta delle adesioni
a mezzo delega. TITOLO
8
NORME CONGRESSUALI Articolo 32 Tutte
le cariche sociali nazionali, compartimentali, regionali e provinciali
decadono all’apertura dei rispettivi congressi, salvo il disbrigo
della normale amministrazione. Articolo 33
All’apertura
dei lavori si deve procedere alla nomina del: -
Presidente
e suo sostituto; -
Segretario
Verbalizzante e suo sostituto; -
Commissione
Verifica Poteri; -
Commissione
Elettorale; -
Commissione
per la stesura Mozione Finale; -
Commissione
Modifica Statuto (solo a livello nazionale). PRESIDENTEArticolo 34 Il
Presidente ha compiti di: a)
provvedere
alla elezione delle commissioni suddette; b)
dirigere
i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico
svolgimento; c)
proclamare
i risultati delle votazioni; d)
controfirmare
i verbali del Congresso compilati e siglati dal Segretario Verbalizzante
inviandoli alle opportune Sedi Superiori. COMMISSIONE VERIFICA POTERIArticolo 35 La
Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre membri. Essa riceve dalla Segreteria uscente l’elenco dei delegati al
Congresso unitamente ai verbali delle relative elezioni e ne verifica la
legittimità. COMMISSIONE
ELETTORALE E DI SCRUTINIO
Articolo 36 La
Commissione, sulla scorta delle indicazioni del Congresso, compila le
liste dei candidati qualora il Congresso suggerisca la candidatura di
uno di loro, si dovrà provvedere alla sostituzione nella Commissione
stessa. Qualora si procede a votazione segreta; la Commissione, unitamente
alla Presidenza deve usare gli accorgimenti atti a garantire la
segretezza del voto. Ultimati gli scrutini, la Commissione provvede alla compilazione
del verbale specifico. COMMISSIONE PER LA STESURA MOZIONE FINALEArticolo 37 La
Commissione deve essere composta da almeno tre membri ed in base
all’indirizzo palesato negli interventi dei delegati, procede alla
preparazione delle soluzioni congressuali. Tale documento deve essere sottoposto alla approvazione del
Congresso. COMMISSIONE
MODIFICA STATUTO
Articolo 38 La
Commissione deve essere composta da almeno tre membri. Si riunisce per apportare le modifiche allo Statuto, preparando la
bozza da sottoporre al Congresso che dovrà approvare gli articoli
singolarmente ed infine nella loro globalità. TITOLO
9
PATRIMONIO E FINANZA Articolo 39 Il
Patrimonio Sociale è costituito dai beni mobili ed immobili passati in
proprietà del Sindacato, ovunque dislocati. La Sede Centrale e le Sedi Periferiche debbono tenere perfettamente
aggiornato il libro inventariale dei beni patrimoniali. Articolo
40
Le
entrate del Sindacato sono costituite: -
dai
proventi del tesseramento; -
da
altri contributi versati dai soci e non soci. Articolo
41
I
fondi sono versati in c/c bancario o in fondi comuni d’investimento a
nome del S.A.L.P.A.S. la cui gestione è affidata al Segretario
Nazionale per l’espletamento dei suoi compiti nei limiti delle
competenze e dei fini Statutari, con notifica al Segretario
Amministrativo. Articolo 42 Le
Quote Sindacali associative saranno adeguate alle norme Statutarie OR.S.A.. Articolo
43
A
carattere Compartimentale o Regionale, potrà essere prevista una quota
associativa non superiore al 0.25%, che saranno gestite direttamente
dalle stesse e comunicati e documentati, alla Segreteria Nazionale. Articolo
44
Il
Segretario Amministrativo, per specifiche incombenze affidategli dal
Segretario Nazionale, ha facoltà di disporre dei fondi sociali
depositati. Articolo
45 Le
obbligazioni assunte verso chiunque dagli organi periferici o dai membri
che li rappresentano, ricadono sotto la responsabilità di quei membri. Articolo
46 L’esercizio
finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
bilancio sarà predisposto dal Segretario Amministrativo, esaminato dai
Sindaci revisori ed approvato dal C.C.E. (Comitato Centrale Esecutivo). Articolo
47 Gli
Organi Periferici che godranno a qualsiasi titolo di ripartizioni di
fondi dalla Sede Centrale, hanno l’obbligo di compilare annualmente i
rispettivi bilanci che dovranno essere approvati dai rispettivi
Direttivi Compartimentali o Regionali, inviandone copia alla Segreteria
Nazionale in tempo utile per la presa d’atto e per quanto concerne la
definitiva stesura del bilancio globale del Settore. Articolo
48 E’
fatto divieto a chiunque, fino a quando il Sindacato esisterà di
richiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né, in caso di
recesso, pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, compresi i
contributi di qualsiasi natura in precedenza versati. Articolo
49 Lo
scioglimento del Sindacato può essere deciso solo dal Congresso a
maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti rappresentati. In
tale eventualità lo stesso Congresso, dovrà deliberare la destinazione
e l’impiego del patrimonio sindacale. Articolo
50 Riconoscimento
delle pari opportunità (uomo – donna), all’accesso delle cariche
direttive, di qualsiasi estrazione di provenienza, come previsto
dall’articolo 26 del presente Statuto. TITOLO
10 NORME
NON PREVISTE Articolo
51 Per
quanto non previsto dal presente, Statuto si rimanda alle norme
Statutarie OR.S.A.. NORMA
TRANSITORIA Articolo
51 bis Qualora
in Sede di Congresso Nazionale OR.S.A., ovvero per
ristrutturazione futura aree gruppo F.S., scaturissero nuove norme
statutarie organizzative che possano essere in contrasto col presente
Statuto, verrà previsto un eventuale adeguamento ad opera del Consiglio
Generale o del Comitato centrale Esecutivo del S.A.L.P.A.S.. Allegato
(A) Dott.
Alberto Mariola Notaio Repertorio
n. 18612 Atto
n. 6916 VERBALE
DI DEPOSITO DI DOCUMENTO SINDACALE
Repubblica Italiana L’anno
millenovecentonovantacinque il giorno cinque ( 5 ) del mese di maggio in
Roma Via Magna Grecia n. 30/A.------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- ( 5 maggio 1995 )
----------------------- Innanzi a me dott. Alberto Mariola, notaio in Tivoli, con studio
ivi in Via Antonio del Re n. 12, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l’assistenza
dei testimoni per avervi l’infracostituito comparente, che possiede i
requisiti di legge, espressamente rinunziato e con il mio consenso, è
presente il signor: FIORENZA Claudio, nato a Roma il 24 gennaio 1951,
dipendente CICLT, domiciliato in Roma Viale della Venezia Giulia n. 152, codice fiscale dichiarato FRN CLD 51A24 H501B, che dichiara
di intervenire a questo atto non in proprio ma in nome, vece, conto e
rappresentanza dell’ente “S.A.L.P.A.S.” Sindacato Autonomo
Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. ( aderente Or.S.A. ),
con sede in Roma Via Magenta n. 13, nella sua qualità di Segretario Nazionale e di legale
rappresentante del Sindacato stesso, giusta il testo del vigente Statuto
sindacale. -------------------- Comparente della cui identità personale io notaio sono certo il
quale, per l’appunto nella sua sopramenzionata qualità, mi fa
espressa richiesta affinché riceva e conservi nella raccolta dei miei
atti notarili il documento che mi esibisce: al che io notaio aderendo
alla richiesta fattami allego, firmato a tenore di legge, sotto la
lettera “A” al presente verbale, che conserverò nella raccolta dei
miei atti, il documento esibitomi dal comparente, onde farne parte
integrante e sostanziale.
---------------------------------------------------------- Il predetto documento consegnatomi dal comparente consta di sei
fogli ad uso bollo rigati, composti da quattro pagine ciascuno,
dattiloscritti con mezzo meccanico consecutivamente, sulle prime venti facciate e parte
della ventunesima del complesso dei fogli in questione, in bianco ogni
resto a partire dalla settima riga inclusa della prima facciata
dell’ultimo e sesto foglio o della ventunesima facciata del documento
di cui trattasi. --------------------------- I suddescritti fogli, come riconosce il comparente, appaiono
rilegati in guisa tale che il testo dell’intero documento sembra, a
prima vista, coerente e legato da nesso logico.----- Il soprascritto comparente, nella sua citata qualifica, mi dichiara
che il documento con questo verbale depositato nei miei atti consta del
vigente ed ultimo Statuto regolarmente e debitamente approvato dal “S.A.L.P.A.S.”
Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. con
sede in Roma Via Magenta n. 13, in occasione del 1° Congresso Nazionale
tenutosi e svoltosi ad Anzio – Colonia il 27 / 28 aprile 1993.
---------------------------------------------- Il sopracostituito comparente espressamente mi dispensa dalla
lettura dell’allegato, affermando di averne piena ed esatta
conoscenza. -------------------------------------------------- Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società
che, per come rappresentata, dichiara di assumerle.--- Richiesto io notaio ha ricevuto questo atto da me redatto e letto
al comparente che a mia domanda lo dichiara conforme alla propria volontà,
lo approva e lo sottoscrive con me notaio nei modi di legge.
Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a
mano da me notaio su pagine due e fin qui di questa terza di un foglio reso bollato. SEGRETERIA NAZIONALE
SEGRETARI
COMPARTIMENTALI:
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