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S.A.L.P.A.S.

Or.S.A.

STATUTO

Approvato dal

IV Congresso Nazionale SALPAS

30-31 Marzo 2004

A cura della Segreteria Nazionale Roma

 

STATUTO DEL S.A.L.P.A.S.

 

Allegato “A” all’atto repertorio n. 18612/6916

TITOLO 1

COSTITUZIONE – SEDE – INTENTI

Articolo 1

E’ costituito con sede in Roma, Via Magenta n. 13, il Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. (S.A.L.P.A.S.) aderente all'Or.S.A..

Esso non ha termine di durata ed è regolato dal presente Statuto.

Articolo 2

Il S.A.L.P.A.S. organizza e tutele in ogni Sede gli interessi normativi ed economici dei lavoratori degli appalti e servizi del gruppo F.S. – COOPERATIVE PORTABAGAGLI – COOPERATIVE in genere – PERSONALE VAGONI LETTO – PERSONALE DI RISTORAZIONE (sia a bordo dei treni sia a terra) – PERSONALE DIPENDENTE DEL GRUPPO EX INT S.p.A. – APPALTI E LAVORI F.S. – PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE FERROVIARIE – ADDETTO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI (negozi, rivendite, custodi parcheggi, ecc. ecc.) che esistono nelle aree di pertinenza ferroviaria.

Articolo 3

Nel rispetto dello statuto Federativo, il S.A.L.P.A.S. rimane indipendente per i problemi della Categoria.

E’ inoltre indipendente da partiti politici ad essi affiliati.

Le sedi centrali e periferiche non possono coabitare in sedi d’organizzazioni politiche.

Il mandato parlamentare o le cariche pubbliche elettive o di partito a qualsiasi livello sono incompatibili con le cariche sindacali.

Articolo 4

Il S.A.L.P.A.S. tratta i problemi della categoria e la rappresenta ovunque è necessario; esso si batterà con ogni mezzo legale per il rispetto della Costituzione Italiana, e particolarmente per l’articolo 36 della stessa.

Il S.A.L.P.A.S. si propone:

a)      Di tutelare e sostenere gli interessi morali, giuridici ed economici della categoria in esso rappresentata;

b)      Di organizzare la categoria nello studio dei problemi tecnici, giuridici ed economici ad essa connessi e guidarla nelle lotte per la difesa degli interessi e per l’affermazione della stessa;

c) di promuovere e migliorare la preparazione Sindacale con ogni mezzo disponibile, compresa l’istituzione dei corsi d’aggiornamento.

Articolo 5

L’ammissione a socio è subordinata all’accettazione di quanto stabilito dal presente Statuto ed al pagamento della quota sociale prevista mediante sottoscrizione della delega per la trattenuta a ruolo. (annuale).

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita attiva del Sindacato e di essere assistito anche legalmente in tutte le questioni di carattere sindacale collettive ed individuali.

Le inadempienze agli incarichi liberamente assunti da ogni da ogni socio comportano le seguenti sanzioni disciplinari che sono irrogate dal                            

Collegio dei Probiviri:

1)      Deplorazione.

2)      Deplorazione con diffida.

3)      Sospensione.

4)      Destituzione delle cariche ricoperte nel Sindacato.

5)      Espulsione dal Sindacato.

TITOLO 2

ORGANI

Articolo 6

Gli organi del S.A.L.P.A.S. sono: CENTRALI E PERIFERICI

 

CENTRALI

-         Congresso Nazionale.

-         Consiglio Generale.

-         Comitato Centrale Esecutivo.

-         Segreteria Nazionale.

-         Collegio Sindaci.

-         Collegio Probiviri.

 

PERIFERICI

-         Congresso Compartimentale.

-         Consiglio Compartimentale.

-         Segreteria Compartimentale.

-         Congresso Provinciale o Regionale ove esiste.

-         Consiglio Provinciale o Regionale ove esiste.

-         Segreteria Provinciale o Regionale ove esiste.

-         Collegio Sindaci Compartimentali.

TITOLO 3

CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 7

Il Congresso Nazionale è l’organo supremo del Sindacato il quale tratta le direttive circa l’azione da svolgere.

Si riunisce ogni tre anni e comunque nei trenta giorni antecedenti il Congresso Or.S.A., salvo convocazione straordinaria quando lo richiederà il Comitato Centrale Esecutivo all’unanimità, un quarto degli iscritti o un numero degli iscritti non inferiore ai due terzi, tramite referendum la cui autenticità sarà a carico delle Segreterie Compartimentali.

La convocazione al Congresso Nazionale deve essere fatta ai componenti del Comitato centrale Esecutivo con almeno sessanta giorni d’anticipo sulla data prevista, mediante avviso unitamente all’Ordine del Giorno, almeno venti giorni prima dalla data prevista per il Congresso.

Le Segreterie Compartimentali debbono inviare alla Segreteria Nazionale i verbali dei rispettivi Congressi Compartimentali previa, la perdita del diritto di partecipazione al Congresso Nazionale.

Articolo 8

Al Congresso Nazionale partecipano tutti i Delegati Provinciali, i Membri del Comitato centrale Esecutivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori, l’Amministratore Cassiere e i Membri del Consiglio Generale Or.S.A.

I Delegati Compartimentali eletti dai rispettivi Congressi Compartimentali in ragione d’UNO ogni QUARANTA iscritti risultanti dai tabulati Aziendali alla data dell’indizione della Convocazione al Congresso.

A quei Compartimenti che non raggiungono il quorum per aver garantita la presenza, sì da diritto a partecipare al Congresso con un proprio rappresentante, con diritto di voto: da UNO a VENTI iscritti voto uguale a venti.

Tale criterio è applicabile anche ad eventuali resti fino alla totale copertura del quorum degli iscritti.

Articolo 9

Il Congresso Nazionale ha i seguenti ordini:

DELIBERA l’indirizzo di massima verso il quale deve svilupparsi la futura politica sindacale, esamina l’azione svolta dalla Segreteria Nazionale uscente, esamina ed approva il programma amministrativo, modifica ed approva lo Statuto, elegge il Segretario Nazionale, elegge il Consiglio dei Sindaci, elegge il Collegio dei Probiviri.

TITOLO 4

COMITATO CENTRALE ESECUTIVO

Articolo 10

Il Comitato Centrale Esecutivo è l’organo deliberante del Sindacato e resta in carica tra un Congresso e l’altro si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga opportuno.

La sua convocazione è fatta mediante avviso individuale unitamente all’Ordine del Giorno.

Articolo 11

Il Comitato centrale esecutivo è composto da:

a)      La Segreteria Nazionale.

b)      Segretari Compartimentali di categoria o dai loro sostituti.

c)      Segretari Compartimentali Or.S.A. di estrazione S.A.L.P.A.S..

d)      Collegio dei Probiviri.

e)      Collegio dei Sindaci Revisori.

I Membri di cui ai punti c), d), e), hanno voto consuntivo.

Le cariche di cui ai punti b)  e C) sono incompatibili.

Articolo 12

I  voti rappresentati dai Segretari Compartimentali di cui al precedente articolo sono riferiti agli iscritti dell’ultimo tabulato in possesso della Segreteria Nazionale

Articolo 13

Il Comitato Centrale Esecutivo ha i seguenti compiti:

a)         Definisce l’indirizzo dell’indirizzo dell’attività sindacale ed organizzativa, sulle basi delle delibere del Congresso Nazionale e sulla nuova tematica che si dovesse presentare fino al Congresso Nazionale successivo.                                                                                          

b) Delibera la data e l’ordine del giorno della convocazione del Congresso Nazionale ordinario.

c)         Delibera e revoca azioni di sciopero di carattere nazionale.

d)   Approva sia il Regolamento Interno organizzativo che il programma amministrativo presentato dalla Segreteria Nazionale nella prima convocazione utile a tale scopo.

e)       Elegge i Membri della Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Nazionale alla prima convocazione utile a tale scopo.

Articolo 14

Il numero legale richiesto per la validità delle riunioni è pari ai DUE TERZI rappresentati dai componenti.

Nelle convocazioni le delibere s’intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole del CINQUANTA PER CENTO PIU’ UNO dei voti espressi non computandosi fra questi ultimi gli astenuti.

Le deliberazioni adottate sono comunque impegnative per tutti gli associati e sono operanti anche per coloro che nella fase di discussione mostrano il loro dissenso o erano assenti.

TITOLO 5

SEGRETERIA NAZIONALE

Articolo 15

La Segreteria Nazionale è l’organo collegiale esecutivo del Sindacato ed è costituita da:

-         Segretario Nazionale.

-         Segretario Nazionale Aggiunto.

-         Segretario Nazionale Organizzativo (Vice).

-         Segretari Nazionali Vice (quattro) Geografico.

-         Segretari  Nazionali Stampa e Propaganda (due).

-         Segretario Nazionale Amministrativo.

Viene convocata dal Segretario Nazionale di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo reputi necessario, comunque nei seguenti casi: per esaminare questioni di carattere disciplinare prima di deliberare la trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche ad eccezione del Segretario Nazionale possono ricoprire anche cariche Regionali o Compartimentali.

Articolo 16

Il Segretario Nazionale è l’autorità sindacale statutaria che in campo Nazionale rappresenta il Sindacato in giudizio, di fronte agli associati e di fronte ai terzi.

E’ membro di diritto in tutti gli organismi statutari e federativi ed in caso di impedimento è sostituito dal Segretario Nazionale Aggiunto, ha i seguenti compiti:

-         Coordina l’azione della Segreteria Nazionale e degli Organi del Sindacato assicurandone con mandati particolari e generali il rispetto dei disposti   statutari rappresenta la categoria nelle trattative a livello centrale, periferico ogni volta che se ne richiede la presenza.

-         Si avvale della collaborazione Segretari Nazionali Vice o dell’eventuale Commissione interessata nelle trattative a qualsiasi livello.

-         Cura i rapporti con gli altri settori della Federazione.

Articolo 17

Il Segretario Nazionale Aggiunto coadiuva il Segretario nazionale e lo sostituisce nei periodi di assenza.

Ha altresì il compito dell’organizzazione nazionale e periferica unitamente ai Segretari  Nazionali Vice.

Vigila sull’effettiva applicazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.

Cura l’operatività dei quadri sindacali centrali e periferici.

Articolo 18

Il Vice Segretario Nazionale ha i seguenti compiti:

a)      Predisporre tutte le misure atte a migliorare la organizzazione centrale e periferica.

b)      Garantisce l’applicazione a tutti i livelli delle norme del presente Statuto.

c)      Predispone il Regolamento Interno Organizzativo.

d)      Coadiuvare il Segretario Nazionale nelle trattative specifiche del Settore.

e)      Cura il reperimento delle documentazioni inerenti il Settore.

f)        Coordinare lo studio delle piattaforme rivendicative.

Articolo 19

I Segretari Nazionali Stampa provvede alla Stampa, alla divulgazione ed all’invio dell’informativa sindacale di categoria d’intesa con la Segreteria Nazionale.

Programmano la pianificazione in materia di stampa e propaganda sindacale ed acquisiscono gli elementi atti ad informare le strutture Compartimentali o Regionali ed a trattare i rapporti con gli Organi di Comunicazione.

Articolo 20

Il Segretario Nazionale Amministrativo ha i seguenti compiti:

-         Cura le operazioni relative al bilancio ed al patrimonio.

-         Cura le operazioni di programmazione degli investimenti della Sede Nazionale e segue quelle effettuate dalle Sedi periferiche.

-         Predispone il Regolamento Interno Amministrativo.

TITOLO 6

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 21

Il Collegio dei Sindaci è l’organo di riscontro contabile amministrativo della gestione finanziaria e patrimoniale del S.A.L.P.A.S. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

La loro funzione non permette né ai membri titolari né ai supplenti di ricoprire altre cariche sindacali sia a livello centrale che a livello periferico.

Eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

Esso ha quindi il compito di controllo delle regolarità dell’amministrazione finanziaria e di tutte le spese sostenute fra due Congressi Nazionali consecutivi.

Il Collegio dei Sindaci deve presentare al Congresso Nazionale la relazione sul controllo della gestione amministrativa e finanziaria del S.A.L.P.A.S. proponendo miglioramenti e segnalando eventuali deficienze.

Detta relazione va allegata agli atti del Congresso Nazionale e deve essere inviata alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della data prevista del Congresso.

Il Collegio dei Sindaci può controllare ogni qualvolta lo ritenga opportuno le regolarità dell’amministrazione contabile del sindacato o su richiesta della Segreteria Nazionale.

La titolarità delle convocazioni spetta al Presidente del Collegio.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri è l’organo disciplinare del Sindacato.

Esso ha il compito di giudicare disciplinare qualunque socio ed impartisce eventuali sanzioni disciplinari previste dall’articolo 5 del presente Statuto.

La loro funzione non permette né ai membri titolari né ai membri supplenti di ricoprire altre cariche sindacali sia a livello centrale che a livello periferico.

Il Collegio dei Probiviri è composto da TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI eletti al Congresso.

La titolarità delle convocazioni spetta al Presidente del Collegio.

TITOLO 7

ORGANI PERIFERICI

CONGRESSO COMPARTIMENTALE O REGIONALE

Articolo 23

Il Congresso Compartimentale o Regionale è il massimo organo deliberante del Compartimento o Regione, da celebrarsi in precedenza a quello Nazional ed ha i seguenti compiti:

a)      Elegge il Segretario Compartimentale o Regionale;

b)      Elegge i delegati al Congresso Nazionale S.A.L.P.A.S., Congresso Generale e Compartimentale;

c)      Elegge il Collegio dei Sindaci Revisori Compartimentali;

d)      Delibera l’indirizzo della futura tematica sindacale da presentare al Congresso Nazionale di categoria.

Articolo 24

Il Congresso Compartimentale o Regionale è composto da:

a)      Consiglio Compartimentale o Regionale uscente;

b)      Delegati regolarmente eletti.

CONSIGLIO COMPARTIMENTALE O REGIONALE

Articolo 25

Il Consiglio Compartimentale o Regionale è l’organo sindacale deliberante sui problemi sindacali compartimentali fra due Congressi consecutivi in armonia  con i deliberanti degli organi centrali.

Esso ha i seguenti compiti:

a)      Elegge nel suo seno la Segreteria Compartimentale o Regionale;

b)      Delibera la data e l’O.d.G. della convocazione del Congresso Compartimentale o Regionale;

c)      Studia i problemi sindacali delle categorie a livello Compartimentale o Regionale;

d)      Coordina l’attività degli organismi provinciali.

Articolo 26

Il Consiglio Compartimentale o Regionale è composto da:

a)      Segreteria Compartimentale o Regionale.

b)      Membri di Segreteria Nazionale del Compartimento o Regione.

c)      Segretari Provinciali o Regionali (ove esistono).

d)      Consiglieri Compartimentali o Regionali eletti o nominati dalla Segreteria Compartimentale o Regionale in rappresentanza di uno di ogni Settore tipo: Vagoni Letto, Agape, Appalti F.S., Mensa, INT, CPD, Coop e altri derivanti dal Settore ferroviario.

e)      Sindaci Revisori Compartimentali o Regionali.

Esso è convocato dal Segretario Compartimentale o Regionale almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta la Segreteria Compartimentale o Regionale lo ritenga opportuno o su richiesta del 50% + 1 dei suoi componenti.

SEGRETERIA COMPARTIMENTALE O REGIONALE

Articolo 27

La Segreteria Compartimentale o Regionale è composta da almeno 5 Membri.

1)      Segretario Compartimentale o Regionale.

2)      Segretario Compartimentale o Regionale Aggiunto.

3)      Segretario Compartimentale o Regionale Vice con compiti organizzativi.

4)      Segretario Compartimentale o Regionale Stampa e Propaganda.

5)      Segretario Compartimentale o Regionale Amministrativo.

Essa ha il compito di:

-         tenere i necessari collegamenti con la Segreteria Nazionale S.A.L.P.A.S.;

-         tenere i necessari collegamenti con la Segreteria Compartimentale Or.S.A.;

-         organizzare l’attività sindacale negli impianti del compartimento o regione nonché coordinare l’attività del Consiglio Compartimentale o Regionale.

Essa è convocata dal Segretario Compartimentale o Regionale ogni qualvolta lo reputi opportuno o dal 50% + 1 dei suoi componenti.

CONGRESSO PROVINCIALE/REGIONALE (ove esista)

Articolo 28

Il Congresso Provinciale/Regionale da celebrarsi in precedenza di quello Compartimentale, traccia gli indirizzi politico sindacali della provincia.

Esso si compone di:

a)      Consiglio Provinciale/Regionale uscente;

b)      Delegati regolarmente eletti nella Provincia/Regione.

Elegge nel suo seno la Segreteria Provinciale/Regionale ed i delegati al Congresso Compartimentale S.A.L.P.A.S..

CONSIGLIO PROVINCIALE/REGIONALE (ove esista)

Articolo 29

Il Consiglio Provinciale/Regionale è l’organo deliberante del Sindacato in ambito Provinciale /Regionale.

Esso è composto da:

a)      Segreteria Provinciale/Regionale;

b)      Eventuali Consiglieri Compartimentali della Provincia/Regione;

c)      Rappresentanti della R.S.A./R.S.U..

SEGRETERIA PROVINCIALE/REGIONALE

Articolo 30

La Segreteria Provinciale/Regionale è composta da almeno tre membri:

1)      Segretario Provinciale/Regionale (Amministrativo);

2)      Segretario Provinciale/Regionale Vice con compiti organizzativi;

3)      Segretario Stampa e Propaganda.

Esso ha compiti di:

a)      curare i collegamenti con la Segreteria Provinciale/Regionale OR.S.A.;

b)      organizzare l’attività sindacale nella provincia/regione;

c)      coordinare l’attività delle R.S.A./R.S.U..

Articolo 31

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali/R.S.U. sono l’organismo di base del Sindacato.

E’ costituita nell’impianto ove esistono soci e le facoltà ad essa riconosciute sono oggetto del protocollo stipulato con l’Azienda.

Curano la propaganda, il proselitismo e la raccolta delle adesioni a mezzo delega.

TITOLO 8

NORME CONGRESSUALI

Articolo 32

Tutte le cariche sociali nazionali, compartimentali, regionali e provinciali decadono all’apertura dei rispettivi congressi, salvo il disbrigo della normale amministrazione.

Articolo 33

All’apertura dei lavori si deve procedere alla nomina del:

-         Presidente e suo sostituto;

-         Segretario Verbalizzante e suo sostituto;

-         Commissione Verifica Poteri;

-         Commissione Elettorale;

-         Commissione per la stesura Mozione Finale;

-         Commissione Modifica Statuto (solo a livello nazionale).

PRESIDENTE

Articolo 34

Il Presidente ha compiti di:

a)      provvedere alla elezione delle commissioni suddette;

b)      dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;

c)      proclamare i risultati delle votazioni;

d)      controfirmare i verbali del Congresso compilati e siglati dal Segretario Verbalizzante inviandoli alle opportune Sedi Superiori.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Articolo 35

La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre membri.

Essa riceve dalla Segreteria uscente l’elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali delle relative elezioni e ne verifica la legittimità.

COMMISSIONE ELETTORALE E DI SCRUTINIO

Articolo 36

La Commissione, sulla scorta delle indicazioni del Congresso, compila le liste dei candidati qualora il Congresso suggerisca la candidatura di uno di loro, si dovrà provvedere alla sostituzione nella Commissione stessa.

Qualora si procede a votazione segreta; la Commissione, unitamente alla Presidenza deve usare gli accorgimenti atti a garantire la segretezza del voto.

Ultimati gli scrutini, la Commissione provvede alla compilazione del verbale specifico.

 

COMMISSIONE PER LA STESURA MOZIONE FINALE

Articolo 37

La Commissione deve essere composta da almeno tre membri ed in base all’indirizzo palesato negli interventi dei delegati, procede alla preparazione delle soluzioni congressuali.

Tale documento deve essere sottoposto alla approvazione del Congresso.

 

COMMISSIONE MODIFICA STATUTO

Articolo 38

La Commissione deve essere composta da almeno tre membri.

Si riunisce per apportare le modifiche allo Statuto, preparando la bozza da sottoporre al Congresso che dovrà approvare gli articoli singolarmente ed infine nella loro globalità.

TITOLO 9

PATRIMONIO E FINANZA

Articolo 39

Il Patrimonio Sociale è costituito dai beni mobili ed immobili passati in proprietà del Sindacato, ovunque dislocati.

La Sede Centrale e le Sedi Periferiche debbono tenere perfettamente aggiornato il libro inventariale dei beni patrimoniali.

Articolo 40

Le entrate del Sindacato sono costituite:

-         dai proventi del tesseramento;

-         da altri contributi versati dai soci e non soci.

Articolo 41

I fondi sono versati in c/c bancario o in fondi comuni d’investimento a nome del S.A.L.P.A.S. la cui gestione è affidata al Segretario Nazionale per l’espletamento dei suoi compiti nei limiti delle competenze e dei fini Statutari, con notifica al Segretario Amministrativo.

Articolo 42

Le Quote Sindacali associative saranno adeguate alle norme Statutarie OR.S.A..

Articolo 43

A carattere Compartimentale o Regionale, potrà essere prevista una quota associativa non superiore al 0.25%, che saranno gestite direttamente dalle stesse e comunicati e documentati, alla Segreteria Nazionale.

Articolo 44

Il Segretario Amministrativo, per specifiche incombenze affidategli dal Segretario Nazionale, ha facoltà di disporre dei fondi sociali depositati.

Articolo 45

Le obbligazioni assunte verso chiunque dagli organi periferici o dai membri che li rappresentano, ricadono sotto la responsabilità di quei membri.

Articolo 46

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sarà predisposto dal Segretario Amministrativo, esaminato dai Sindaci revisori ed approvato dal C.C.E. (Comitato Centrale Esecutivo).

Articolo 47

Gli Organi Periferici che godranno a qualsiasi titolo di ripartizioni di fondi dalla Sede Centrale, hanno l’obbligo di compilare annualmente i rispettivi bilanci che dovranno essere approvati dai rispettivi Direttivi Compartimentali o Regionali, inviandone copia alla Segreteria Nazionale in tempo utile per la presa d’atto e per quanto concerne la definitiva stesura del bilancio globale del Settore.

Articolo 48

E’ fatto divieto a chiunque, fino a quando il Sindacato esisterà di richiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né, in caso di recesso, pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, compresi i contributi di qualsiasi natura in precedenza versati.

Articolo 49

Lo scioglimento del Sindacato può essere deciso solo dal Congresso a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti rappresentati.

In tale eventualità lo stesso Congresso, dovrà deliberare la destinazione e l’impiego del patrimonio sindacale.

Articolo 50

Riconoscimento delle pari opportunità (uomo – donna), all’accesso delle cariche direttive, di qualsiasi estrazione di provenienza, come previsto dall’articolo 26 del presente Statuto.

TITOLO 10

NORME NON PREVISTE

Articolo 51

Per quanto non previsto dal presente, Statuto si rimanda alle norme Statutarie OR.S.A..

NORMA TRANSITORIA

Articolo 51 bis

Qualora in Sede di Congresso Nazionale OR.S.A., ovvero per ristrutturazione futura aree gruppo F.S., scaturissero nuove norme statutarie organizzative che possano essere in contrasto col presente Statuto, verrà previsto un eventuale adeguamento ad opera del Consiglio Generale o del Comitato centrale Esecutivo del S.A.L.P.A.S..

Allegato (A)

Dott. Alberto Mariola

Notaio

Repertorio n. 18612

Atto n. 6916

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO SINDACALE

Repubblica Italiana

L’anno millenovecentonovantacinque il giorno cinque ( 5 ) del mese di maggio in Roma Via Magna Grecia n. 30/A.------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- ( 5 maggio 1995 ) -----------------------

Innanzi a me dott. Alberto Mariola, notaio in Tivoli, con studio ivi in Via Antonio del Re n. 12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l’assistenza dei testimoni per avervi l’infracostituito comparente, che possiede i requisiti di legge, espressamente rinunziato e con il mio consenso, è presente il signor: FIORENZA Claudio, nato a Roma il 24 gennaio 1951, dipendente CICLT, domiciliato in Roma Viale della Venezia Giulia

n. 152, codice fiscale dichiarato FRN CLD 51A24 H501B, che dichiara di intervenire a questo atto non in proprio ma in nome, vece, conto e rappresentanza dell’ente “S.A.L.P.A.S.” Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. ( aderente Or.S.A. ), con sede in Roma Via Magenta n. 13,

nella sua qualità di Segretario Nazionale e di legale rappresentante del Sindacato stesso, giusta il testo del vigente Statuto sindacale. --------------------

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo il quale, per l’appunto nella sua sopramenzionata qualità, mi fa espressa richiesta affinché riceva e conservi nella raccolta dei miei atti notarili il documento che mi esibisce: al che io notaio aderendo alla richiesta fattami allego, firmato a tenore di legge, sotto la lettera “A” al presente verbale, che conserverò nella raccolta dei miei atti, il documento esibitomi dal comparente, onde farne parte integrante e sostanziale. ----------------------------------------------------------

Il predetto documento consegnatomi dal comparente consta di sei fogli ad uso bollo rigati, composti da quattro pagine ciascuno, dattiloscritti con mezzo

meccanico consecutivamente, sulle prime venti facciate e parte della ventunesima del complesso dei fogli in questione, in bianco ogni resto a partire dalla settima riga inclusa della prima facciata dell’ultimo e sesto foglio o della ventunesima facciata del documento di cui trattasi. ---------------------------

I suddescritti fogli, come riconosce il comparente, appaiono rilegati in guisa tale che il testo dell’intero documento sembra, a prima vista, coerente e legato

da nesso logico.-----

Il soprascritto comparente, nella sua citata qualifica, mi dichiara che il documento con questo verbale depositato nei miei atti consta del vigente ed ultimo Statuto regolarmente e debitamente approvato dal “S.A.L.P.A.S.” Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. con sede in Roma Via Magenta n. 13, in occasione del 1° Congresso Nazionale tenutosi e svoltosi ad Anzio – Colonia il 27 / 28 aprile 1993. ----------------------------------------------

Il sopracostituito comparente espressamente mi dispensa dalla lettura dell’allegato, affermando di averne piena ed esatta conoscenza. --------------------------------------------------

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società che, per come rappresentata, dichiara di assumerle.---

Richiesto io notaio ha ricevuto questo atto da me redatto e letto al comparente che a mia domanda lo dichiara conforme alla propria volontà, lo approva e lo sottoscrive con me notaio nei modi di legge. Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su pagine due e fin

qui di questa terza di un foglio reso bollato.

SEGRETERIA NAZIONALE

Segretario Nazionale

FIORENZA Claudio

Segretario Nazionale Aggiunto

MAIO Pasquale

Segretario Nazionale Amm.vo

BIRAGHI Flavio

Segretario Nazionale Vice

CRISTIANI Giuseppe

Segretario Nazionale Vice

RIGGIO Giuseppe

Segretario Nazionale Vice

PINTO Domenico

Segretari Stampa

BORIO Maria Adele

QUIRICI Orlando

SINDACI

Cutrona – Cozzolino - BERTINI

PROBIVIRI

Moscatelli – FIORENZA M. – Riccitelli

SEGRETARI COMPARTIMENTALI:

PUGLIA

DI GIORGIO

EMILIA ROMAGNA

CRISTIANI
SARDEGNA

FENU Davide

LIGURIA

BORIO Maria Adele

LOMBARDIA

MAIO Pasquale

CAMPANIA SORRENTINO G.
SICILIA

CORRAO Gioacchino

ABRUZZO/UMBRIA

DI MARIO D.

LAZIO

QUIRICI Orlando

CALABRIA

ORILIO S.

PIEMONTE

RIGGIO Giuseppe

VENETO

BOTTARO Luigino

Verona

DALPIAZ P./DONISI F.

FRIULI V. GIULIA

COSETTO  B.